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Come Funzionano Saldi, Liquidazioni e Vendite Promozionali

I saldi sono vendite di fine stagione con prezzi scontati, solitamente applicati a capi di abbigliamento ed accessori. Di norma avvengono in due periodi dell'anno: a inizio gennaio dopo le feste natalizie per l'abbigliamento invernale (saldi invernali), e ai primi di luglio per l'abbigliamento estivo (saldi estivi).

I saldi o “vendite di fine stagione” sono nati per agevolare quei commercianti che vendono prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo. Le modalità di svolgimento, la pubblicità e la corretta informazione da dare al consumatore, i periodi e la durata dei saldi, sono disciplinati dalle leggi regionali d’attuazione, sancite dal D.Lgs. n.114/98 (Legge di riforma del commercio). Nonostante i margini di discrezionalità lasciati agli enti locali, esistono regole comuni a tutto il territorio nazionale, sancite dall'Art.15 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114/98, che norma le vendite straordinarie. Ulteriori indicazioni sono fornite nel testo della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).

"1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti." I saldi rientrano quindi nelle vendite straordinarie, e come per le altre tipologie rientranti in questa fattispecie, è necessario che gli sconti siano reali, quindi è sempre necessario poter verificare il prezzo originario, e lo sconto praticato.

"2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti." Le liquidazioni, a differenza dei saldi, non sono quindi soggette a limiti temporali, ma possono essere effettuate in qualsiasi momento, a patto che esista una delle circostanze eccezionali indicate. Inoltre, a differenza dei saldi, è necessaria la preventiva comunicazione al Comune, almeno 15 giorni prima della data di inizio. E' vietato l'uso della dizione "Vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.

"3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo." I saldi si applicano quindi a tutti quei prodotti stagionali, come abbigliamento e accessori. Non è possibile proporre saldi su altre tipologie di beni, come gli alimentari. La durata massima dei saldi è sessanta giorni. Per svolgere la vendita di fine stagione non occorre presentare alcuna comunicazione.

"4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato." Le promozioni, a differenza dei saldi, possono quindi essere proposte, per periodi di tempo specifici, durante tutto l'anno. Le promozioni non possono essere effettuate durante i saldi e nei 30 giorni precedenti l'inizio dei saldi. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette a questa limitazione. Per svolgere la vendita promozionale non occorre presentare alcuna comunicazione.

"5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto." E' quindi obbligatorio mostrare il prezzo originario e lo sconto in percentuale. Il venditore può indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, ma non è obbligatorio. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore, e devono indicare la durata esatta della vendita stessa. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

"6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione." Come detto, le Regioni attraverso dei regolamenti attuativi vanno a disciplinare nel dettaglio nel regole di funzionamento di liquidazioni e saldi. In presenza di casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato dal Governo lo stato di emergenza o dalla Regione lo stato di crisi, i Comuni, di concerto con la Regione, possono adottare provvedimenti motivati di deroga.

"7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati." 

"8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facolta' prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3." Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto e quindi l’esercente ha facoltà di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto. 

"9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive."

Per quanto riguarda il cambio degli articoli acquistati, ad eccezione del caso di mancata conformità del prodotto, per cui il cliente ha diritto alla riparazione o sostituzione, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, ai sensi del D.Lgs. n.24/2002, l’acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, al cambio della merce, ma è auspicabile l’uso della massima disponibilità e cortesia nei confronti del cliente. La possibilità di cambiare il capo dopo l'acquisto è quindi lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. Il D.Lgs n. 24/2002 ha stabilito che il consumatore deve denunciare il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, e non di solo 8 giorni dall'acquisto come indicato dal Codice Civile.

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